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Sez. 5, Sentenza n. 49007 del 14/06/2017 Ud. (dep. 25/10/2017) Rv. 271443 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Ricorso per cassazione - Statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile - Omessa indicazione specifica delle voci tabellari violate - Inammissibilità del gravame - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271443-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)