Sez. 5, Sentenza n. 5053 del 27/11/2015 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 266053 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Ricorso avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese alla parte civile, liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - Omessa indicazione delle ragioni di manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)