diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1889 del 15/06/1972 (Rv. 358951 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358951-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato, di cui agli artt 29 n 1 e 30 del RD 26 giugno 1924, n 1054, ha luogo quando si controverta sulla sussistenza ed estensione del rapporto di pubblico impiego, quale momento genetico, diretto ed immediato, della pretesa dedotta in giudizio e cioe dei diritti derivanti dal rapporto stesso che si assumano non essere stati riconosciuti dall'ente pubblico. (nella specie, un medico, legato ad un ente ospedaliero da un rapporto di pubblico impiego, sul presupposto che, quale chirurgo otorinolaringoiatra, aveva diritto a percepire la differenza dei compensi spettantigli per gli interventi di tonsillectomia in base al DM 25 gennaio 1965, agendo ex art 2900 cod civ in surrogazione dell'ospedale, aveva convenuto l'INAM dinanzi all'AGO per ottenerne la condanna a corrispondere all'ospedale medesimo le somme dovute al titolo suddetto. L'INAM aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'AGO, sul presupposto che la controversia involgeva compensi di natura retributiva inerenti al rapporto di pubblico impiego e che la domanda avrebbe dovuto essere diretta contro l'ente ospedaliero, debitore dei compensi richiesti ed alle cui dipendenze l'attore prestava la propria attivita. La suprema Corte, rilevato che non era assolutamente controverso ne il rapporto di pubblico impiego dell'attore ne il diritto di costui ai compensi richiesti, ha affermato la giurisdizione dell'AGO enunciando il principio che precede). (V 1211'69 mass n 339818).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)