Sez. U, Sentenza n. 1211 del 17/04/1969 (Rv. 339818 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - UNICO GRADO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE E ALLA MISURA DI STIPENDI, INDENNITA ED ALTRI ASSEGNI - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - UNICO GRADO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE E ALLA MISURA DI STIPENDI, INDENNITA ED ALTRI ASSEGNI - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di impiego di dipendenti dello stato e di altri enti pubblici, di cui agli artt. 29, n 1, e 30, comma primo e secondo del tu delle leggi sul consiglio di stato, approvato con RD 26 giugno 1924, n 1054 - che, dopo la dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme contenute nel tu 26 giugno 1924, n 1058, relative alla composizione, alla Competenza giurisdizionale ed al procedimento dinanzi alle giunte provinciali amministrative, deve ritenersi in unico grado devoluta al consiglio di stato - si estende a tutte le controversie che riflettano questioni attinenti sia alle situazioni di diritto soggettivo sia a quelle d'interesse legittimo, comprese anche quelle aventi contenuto patrimoniale. Tale giurisdizione, determinata ratione materiae sussiste quando vi sia un collegamento causale tra un rapporto di impiego pubblico e la pretesa dedotta in giudizio il che si verifica ogni qualvolta il rapporto d'impiego pubblico, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico, diretto ed immediato, della pretesa stessa, quando, cioe, si controverta sulla sussistenza ed estensione di tale rapporto e dei diritti da esso derivanti e che si assuma non essere stati dall'ente pubblico riconosciuti al ricorrente. Rientrano in tale ambito le questioni relative alla mancata corresponsione ed alla misura di stipendi, indennita od altri assegni, che abbiano attinenza immediata e diretta con il rapporto di impiego pubblico e che costituiscano od integrino la retribuzione. (V. 1164-69, massima n. 339744).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)