diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17987 del 25/11/2003 (Rv. 568466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Cessazione della prestazione lavorativa alla sua scadenza - Diritto alle retribuzioni - Condizioni - Determinazione di una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro - Necessità - Idoneità della domanda di annullamento del licenziamento illegittimo a determinare "mora accipiendi" - Esclusione - Risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute. Presupposti.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine illegittimamente opposto al contratto non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione lavorativa determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, situazione questa che non è integrata dalla domanda di annullamento del (ritenuto) licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, né spetta al lavoratore il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza del suddetto termine, posto che dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)