Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012 Ud. (dep. 01/10/2012) Rv. 254365 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel lavoro - Comportamento imprudente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)