Sez. 4, Sentenza n. 3787 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 261946 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel lavoro - Comportamento imprudente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)