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Sez. 2, Sentenza n. 345 del 11/01/2001 (Rv. 543076 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO | Obbligo di rimuovere il pericolo di danno alla cosa oggetto di proprietà (o di altro diritto reale), o di possesso del denunciante - Soggetto passivo - Proprietario, possessore o comunque avente la disponibilità della cosa (edificio, albero o qualsiasi altra cosa inanimata), fonte della minaccia.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543076-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO

Ai fini dell' azione di "danno temuto", l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)