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Sez. 2, Sentenza n. 1445 del 16/03/1981 (Rv. 412097 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZE TRA LA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA E QUELLA DI MERITO A COGNIZIONE PIENA - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412097-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZE TRA LA FASE A COGNIZIONE SOMMARIA E QUELLA DI MERITO A COGNIZIONE PIENA - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

In materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo e l'autore dell'opera, cioe chi ne assume l'iniziativa (esecutore materiale o morale della medesima), mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo si identifica in colui che e destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo e sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attivita necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'Obbligo. (V 987/73, mass n 363378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)