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Sez. L, Sentenza n. 1406 del 22/03/1978 (Rv. 390777 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - CAUSE RELATIVE A RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390777-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - CAUSE RELATIVE A RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE.*

L'art 3 della legge n 742 del 1969 esclude l'applicabilita della sospensione feriale dei termini processuali alle controversie previste dall'art 429 cod proc civ, tra le quali sono comprese anche quelle relative a rapporti di affitto a coltivatore diretto, senza che possano differenziarsene quelle di analogo contenuto che sono di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, dal momento che l'art 5 della legge n 320 del 1963, la quale disciplina la trattazione delle cause davanti alle Sezioni specializzate agrarie, rinvia espressamente alla citata norma del codice di procedura civile. (Conf 2274/75, mass n 376095).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)