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Sez. 3, Sentenza n. 4144 del 16/06/1983 (Rv. 429094 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429094-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 5107/80, mass n 408969; (Conf 3673/78, mass n 393186; (Conf 1406/78, mass n 390777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)