Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 14/04/1986 (Rv. 445685 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITO NEI CONFRONTI DI UN ENTE SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - ONERE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - SUSSISTENZA IN CASO DI DOMANDA GIUDIZIALE O DI PENDENZA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO O DELLA SUA DEFINIZIONE CON GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITO NEI CONFRONTI DI UN ENTE SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - ONERE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - SUSSISTENZA IN CASO DI DOMANDA GIUDIZIALE O DI PENDENZA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO O DELLA SUA DEFINIZIONE CON GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
L'Onere di presentazione dell'istanza in via amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per far valere un credito nei confronti di un ente di diritto pubblico soppresso o messo in liquidazione (nella specie "gioventù italiana"), non sussiste nel caso in cui sia stata in precedenza proposta domanda giudiziale e il relativo procedimento sia in fase di svolgimento o a fortiori si sia già esaurito con un giudicato atteso che - in tale situazione - l'ente debitore, e per esso l'ufficio liquidazioni che gli succede, è già a conoscenza della pretesa del creditore, per cui la procedura amministrativa non ha più ragione d'essere, soccorrendo per l'opponibilità di eventuali fatti, modificativi od estintivi, successivi al giudicato, il diverso rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. (V 4070/84, mass n 436032; (V 5075/82, mass n 422969; (V 2822/82, mass n 420689; (V 4108/81, mass n 414762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)