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Sez. L, Sentenza n. 24116 del 29/12/2004 (Rv. 579158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Onere per l'impresa di formare una graduatoria di tutti i dipendenti - Esclusione - Indicazione specifica delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Necessità - Fondamento - Adozione del solo criterio delle esigenze tecnico-produttive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, sebbene dalle disposizioni che regolano la materia non sia ricavabile un onere per l'impresa di formare una graduatoria di tutti i dipendenti, tuttavia l'indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta deve essere tale da consentire l'identificazione "fotografica" dei dipendenti prescelti per la mobilità. Conseguentemente, il richiamo, come nella specie, alle necessità di "ridurre il numero degli addetti all'officina e al connesso magazzino" non consente di identificare, tra i tanti che si trovano nella stessa posizione, quelli da collocare in mobilità. Inoltre, pur ammettendo che l'enunciazione, nella comunicazione, del solo criterio delle esigenze tecnico-produttive possa intendersi come indicazione di prevalenza di tale criterio sugli altri, ciò non varrebbe comunque a soddisfare l'esigenza di corretta comunicazione delle modalità applicative ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge n.223 del 1991; infatti, l'adozione del solo criterio delle esigenze tecnico-produttive è "autoapplicativo" (nel senso che ad esso non può conseguire che una ed una sola modalità di applicazione, idonea all'identificazione dei dipendenti da licenziare, senza necessità di alcuna comparazione), solo in talune ipotesi, ove, ad esempio, le menzionate esigenze comportino la oppressione di mansioni infungibili svolte da un unico lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)