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Sez. L, Sentenza n. 11886 del 19/05/2006 (Rv. 589084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Funzione - Individuazione - Requisiti - Certezza e trasparenza - Necessità - Considerazione dell'ambito dei criteri di selezione scelti per la riduzione del personale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui deve rispondere la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - ai fini di garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal datore di lavoro - bisogna tener conto anche dell'ambito applicativo dei criteri di scelta di riduzione del personale, e più precisamente delle modalità attraverso le quali deve attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale interessata - sulla base degli accordi sindacali - da detta ristrutturazione nonché delle categorie dei dipendenti che - sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti sociali - risultino destinatarie della messa in mobilità o della riduzione di personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)