Sez. L, Sentenza n. 11258 del 28/08/2000 (Rv. 539813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento ex art. 4 legge 223/91 - Comunicazione scritta agli uffici competenti ed alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Elemento essenziale della procedura.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La comunicazione che l'impresa che intende avviare la procedura di mobilità e quindi di licenziamento collettivo è tenuta a dare all'ufficio regionale del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 non può considerarsi mero adempimento formale ed accessorio, ma elemento essenziale della procedura, come si evince dall'art. 4 della citata legge, il quale prescrive che deve essere data puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, e dalla circostanza che nessuna comunicazione dei motivi viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talché solo attraverso la comunicazione all'ufficio del lavoro è consentito all'interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)