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Sez. L, Sentenza n. 11377 del 17/06/2004 (Rv. 573712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti - Diritto del lavoratore autonomo al computo ai fini della misura della pensione a carico della gestione separata - Restituzione dei contributi in caso di inutilizzabilità a tali fini - Presupposti - Conseguimento del diritto a pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici previsti dall'art. 3 D.M. n. 282 del 1996 - Spettanza della restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 (in attuazione dell'art. 2, commi ventiseiesimo e trentesimo, della legge n. 335 del 1995), il diritto alla restituzione dei medesimi contributi previsto dall'art. 4 dello stesso D.M. presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell'attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 3; pertanto, la restituzione non compete allorché l'interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i <trattamenti> a carico della predetta gestione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. 02/05/1996 num. 282 art. 3, Decr. Minist. 02/05/1996 num. 282 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)