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Sez. L, Sentenza n. 16259 del 19/08/2004 (Rv. 575978 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Contributi versati alla gestione separata - Conseguimento di pensione supplementare - Perdita del diritto alla restituzione dei contributi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575978-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Con riferimento ai contributi versati presso la gestione pensionistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell'attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all'ipotesi in cui agli iscritti che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma sia riconosciuta la "pensione supplementare", la quale non è erogata dalla stessa gestione separata, ma è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 1 com. 2, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 3, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)