Sez. L, Sentenza n. 10660 del 20/05/2005 (Rv. 581909 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti - Diritto del lavoratore autonomo al computo ai fini della misura della pensione a carico della gestione separata - Restituzione dei contributi in caso di inutilizzabilità a tali fini - Presupposti - Utilizzabilità ai fini della pensione supplementare - Spettanza della restituzione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Con riferimento ai contributi versati presso la gestione pensionistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal d.m. delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell'attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all'ipotesi in cui agli iscritti che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma sia riconosciuta la "pensione supplementare", la quale non è erogata dalla stessa gestione separata, ma è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. 02/05/1996 num. 282 art. 3, Decr. Minist. 02/05/1996 num. 282 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)