Sez. 3, Sentenza n. 847 del 24/01/2002 (Rv. 551822 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Espressa intimazione o richiesta di pagamento - Lettera di disconoscimento della firma di girata per l'incasso apposta su un assegno e riserva di far valere ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge - Efficacia interruttiva - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta soltanto dall'atto con cui si inizia un giudizio contro il debitore ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; è pertanto priva di efficacia interruttiva la lettera, inviata dal prenditore di un assegno non trasferibile alla banca ove il titolo era stato presentato per l'incasso, di disconoscimento dell'autenticità della firma di girata per l'incasso apposta sull'assegno, non rilevando che in detta missiva si faccia riserva di far valere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, trattandosi di espressione che, per la sua assoluta genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)