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Sez. 3, Sentenza n. 17157 del 03/12/2002 (Rv. 558935 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Idoneità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558935-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In materia di prescrizione, condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2943 cod. civ., la sua provenienza dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)