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Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/10/1990 (Rv. 469482 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO E RAPINA - FATTI DIPENDENTI DA DOLO O COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - CLAUSOLA RELATIVA - PREDISPOSIZIONE AD OPERA DELL'ASSICURATORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469482-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO E RAPINA - FATTI DIPENDENTI DA DOLO O COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - CLAUSOLA RELATIVA - PREDISPOSIZIONE AD OPERA DELL'ASSICURATORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ.*

Con riguardo a polizza di Assicurazione contro i danni da furto e rapina, la clausola che escluda la garanzia per i fatti derivati da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato, comporta una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, in quanto deroga alla previsione dell'art. 1900 secondo comma cod. civ., e, pertanto, ove predisposta dall'assicuratore medesimo, richiede, a pena di nullità, la specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 cod. civ. (V 22/87, mass n 449834; (V 1303/86, mass n 444740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)