Sez. L, Sentenza n. 237 del 10/01/2002 (Rv. 551483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Riferimento al contenuto e alle finalità del contratto - Necessità - Estensione della efficacia del contratto a soggetti diversi da quelli ivi indicati - Competenza territoriale delle organizzazioni sindacali stipulanti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa all'applicabilità ai dipendenti in prepensionamento del settore zolfifero dell'accordo aziendale per i dipendenti dell'Ente minerario siciliano del 2 agosto 1991 di aumento del premio di produzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere operata dal giudice con riferimento al contenuto ed alle finalità del contratto, senza che possa assumere rilievo, con riguardo, in particolare, alla possibilità di estendere l'efficacia del medesimo contratto a soggetti ivi non indicati, la maggiore o minore competenza territoriale delle organizzazioni sindacali stipulanti (nella specie, la sentenza impugnata, cassata con rinvio dalla S.C. in considerazione di un uso non corretto dei criteri ermeneutici, aveva ritenuto che l'aumento del premio di produzione previsto dall'accordo aziendale 2 agosto 1991 per il personale in servizio dell'Ente minerario siciliano e del ruolo unico ad esaurimento dovesse estendersi con la medesima decorrenza, anche in considerazione della competenza regionale delle organizzazioni sindacali stipulanti, ai dipendenti della gestione separata del settore zolfifero, ancorché, da un lato, tali ultimi dipendenti alla data di stipulazione del citato accordo non fossero più in servizio perché prepensionati e, dall'altro, soltanto una successiva delibera del Commissario straordinario del 7 dicembre 1993 - alla quale nella stessa sentenza era stato attribuito valore meramente ricognitivo - si fosse espressamente occupata dell'applicazione del beneficio al personale in quiescenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)