Sez. L, Sentenza n. 11847 del 21/10/1999 (Rv. 530724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'applicabilità ai dipendenti in prepensionamento del settore zolfifero dell'accordo aziendale per i dipendenti dell'Ente minerario siciliano del 2 agosto 1991 di aumento del premio di produzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Nella specie la sentenza impugnata - cassata con rinvio dalla S.C. in considerazione di un uso non corretto dei criteri ermeneutici - aveva ritenuto che l'aumento del premio di produzione previsto dall'accordo aziendale 2 agosto 1991 per il "personale in servizio" dell'Ente minerario siciliano e del R.U.E. dovesse applicarsi, con la medesima decorrenza, anche ai dipendenti della gestione separata del settore zolfifero, ancorché, da un lato, tali ultimi dipendenti alla data di stipulazione del citato accordo non fossero più in servizio perché prepensionati e, dall'altro, soltanto una successiva delibera del Commissario straordinario del 7 dicembre 1993 - alla quale nella sentenza impugnata era stato attribuito valore meramente ricognitivo - si fosse espressamente occupata dell'applicazione del beneficio al personale in quiescenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)