Sez. L, Sentenza n. 5368 del 13/04/2002 (Rv. 553722 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla applicabilità ai dipendenti in prepensionamento di accordo aziendale per i dipendenti dell'Ente Minerario siciliano del 14 novembre 1988 relativo al ricalcolo degli scatti di anzianità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nella specie, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le disposizioni dell'accordo stipulato tra l'Ente Minerario Siciliano e le organizzazioni sindacali in data 14 novembre 1988, e in particolare quella relativa al diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità per il periodo 1979 - 31 dicembre 1987, dovessero applicarsi soltanto al personale in servizio alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 1988 - dell'accordo medesimo, con esclusione, quindi, dei dipendenti che a quella data non fossero più in servizio perché prepensionati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)