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Sez. L, Sentenza n. 1904 del 27/03/1982 (Rv. 419745 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO OD INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - AZIONI ESPERIBILI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419745-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO OD INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - AZIONI ESPERIBILI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO.*

Nel caso di mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi, spettano al lavoratore due distinte azioni nei confronti del datore di lavoro, caratterizzate da presupposti ed oggetti diversi, l'una di contenuto risarcitorio, prevista dall'art. 2116 cod. civ., la quale postula sia l'inadempienza contributiva, sia la conseguente perdita totale o parziale della prestazione assicurativa; l'altra intesa ad ottenere il versamento all'INPS della somma necessaria a costituire, ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia riversibile, pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi, proponibile durante il corso del rapporto assicurativo e dal momento del mancato versamento dei contributi. (V 1298/78, mass n 390668; (V 1304/71, mass nn 351496, 351498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)