Sez. L, Sentenza n. 4733 del 01/10/1985 (Rv. 442161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 2116, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO UNA SOMMA CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA - RICHIAMO DEL RICORRENTE AL DISPOSTO DI TALE ARTICOLO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 2116, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PRESCRITTI - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO UNA SOMMA CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA - RICHIAMO DEL RICORRENTE AL DISPOSTO DI TALE ARTICOLO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Sussiste il vizio di extrapetizione, ove, proposta dal ricorrente la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. per l'omesso versamento di contributi ormai prescritti, il giudice condanni il datore di lavoro al versamento all'i.N.P.S. di una somma capitale per la Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, anche se dal ricorrente venga fatto richiamo al disposto di tale norma al fine di indicare un criterio per la quantificazione del danno di cui pretende il risarcimento. (V 5986/84, mass n 437653; (V 1904/82, mass n 419745; (V 2172/80, mass n 405837; (V 725/76, mass n 379375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)