Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 17/07/1991 (Rv. 473176 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) | Liquidazione coatta - Credito del terzo danneggiato - Rivalutazione monetaria per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione - Ammissibilità - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti)
Il principio fissato dall'art. 59 della legge fallimentare ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, a seguito della messa in liquidazione della debitrice per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)