Sez. 1, Sentenza n. 15058 del 25/10/2002 (Rv. 558049 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Rivalutazione dei crediti di lavoro successivamente all'apertura della procedura e sino al deposito dello stato passivo - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 59 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino al momento in cui lo stato passivo divenga definitivo (Corte Cost., sentenza n. 204 del 1989) trova applicazione non soltanto in caso di fallimento, ma anche di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, giusta disposto dell'art. 201 della citata legge fall., che espressamente sancisce l'applicabilità, alla procedura di LCA, di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II, della detta legge. Il rinvio "de quo", difatti, deve intendersi operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., così come modificato per effetto della predetta declaratoria di incostituzionalità, con la conseguenza che anche i crediti vantati dai lavoratori delle compagnie assicurative poste in LCA sono suscettibili di rivalutazione dall'inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo (e non anche, come sostenuto, nel caso di specie, dalla società ricorrente, sino alla comunicazione dei rispettivi crediti ai creditori, comunicazione cui il commissario liquidatore è tenuto ex art. 207 legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)