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Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 12/07/1969 (Rv. 342155 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N. 1684 DEL 1962 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342155-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N. 1684 DEL 1962 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - EFFETTI.*

Anche nella disciplina dell'edilizia antisismica contenuta nella legge n. 1684 del 1962, come nella preesistente disciplina contenuta nella legge n. 2105 del 1937, e accolto il principio della prevenzione espresso negli artt. 875- 877 cod.civ.. infatti, pur disponendosi che i due proprietari confinanti se non costruiscono le rispettive fabbriche sul confine, devono arretrarsi almeno di tre metri dallo stesso, tale disposizione non e rigida, giacche si stabilisce anche che, qualora la costruzione eretta per prima sia a distanza inferiore ai tre metri dal confine, il vicino, che voglia a sua volta costruire, debba arretrarsi fino a costruire il prescritto intervallo di isolamento ovvero erigere la propria fabbrica in aderenza a quella preesistente (artt. 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)