Sez. L, Sentenza n. 4221 del 05/04/2000 (Rv. 535356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla portata di clausola del c.c.n.l. per i dirigenti assicurativi sul diritto all'indennità supplementare a seguito di opzione per la prosecuzione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso che la clausola dell'art. 37 del c.c.n.l. per i dirigenti di imprese assicurative vigente nel luglio del 1993, prevedente l'estensione dell'istituto dell'indennità supplementare per i licenziamenti ingiustificati alle ipotesi di opzione per la continuazione del rapporto a norma dell'art. 6 legge n. 407 del 1990, potesse ritenersi applicabile anche ad opzione a norma dell'art. 1 D.Lgs. n. 503 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)