Sez. L, Sentenza n. 5787 del 10/06/1998 (Rv. 516331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile - Licenziamento prima della scadenza degli effetti dell'opzione - Nullità per violazione di norme imperative - Distinzioni - Opzione ex D.L. n. 791 del 1981 - Nullità del licenziamento anche se intimato per la data di scadenza dell'opzione - Opzione ex legge n. 407 del 1990 e D.Lgs. n. 503 del 1992 - Risoluzione di diritto del rapporto alla scadenza dei limiti di età - Fattispecie relativa alla efficacia del sopravvenire della legge n. 407 del 1990 in corso di esecuzione di rapporto dopo l'intimazione di licenziamento nullo per violazione del D.L. n. 791 del 1981 e relativa alle conseguenze economiche di mancato rispetto di opzione "ex legge n. 407 del 1990".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il licenziamento attuato in violazione del regime di prosecuzione del rapporto, per opzione del lavoratore, oltre la data del conseguimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, a norma dell'art. 6 D.L. n. 791 del 1981 (convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982), oppure fino al compimento dell'età di 62, a norma dell'art. 6 legge n. 407 del 1990 e dell'età di 65 anni a norma dell'art. 1 D.Lgs. n. 503 del 1992 (che ha così innalzato il limite di età posto dalla precedente legge), è affetto da nullità per violazione di norme imperative; tuttavia, mentre in riferimento alla tutela di cui al D.L. n. 791 del 1981 il licenziamento effettuato in considerazione dell'età del lavoratore è invalido anche se intimato con effetto differito alla data di scadenza della tutela opzionale, la prosecuzione del rapporto a norma della legge n. 407 del 1990, comporta, in base all'art. 6, ultimo comma, la cessazione del rapporto al compimento del previsto limite di età, "senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti", e cioè la risoluzione automatica "de iure" del rapporto di lavoro. (Sulla base di tali principi, la S.C.: a) ha ritenuto applicabile la legge n. 407 del 1990 a un rapporto di lavoro in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, benché lo stesso fosse stato intimato per la scadenza di efficacia dell'opzione ex D.L. n. 791 del 1981, e ha altresì ritenuto il lavoratore esonerato dall'onere della preventiva comunicazione dell'esercizio della facoltà di opzione, a norma dell'art. 6, comma terzo, della medesima legge n. 407, essendo integrata la prevista circostanza della prestazione di attività lavorativa al momento della sua entrata in vigore, pur dopo il superamento dell'età pensionabile; b) ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato estinto il rapporto alla data del compimento da parte del lavoratore del sessantaduesimo anno, e, per il periodo intercorrente tra la estromissione del lavoratore e tale data, ormai trascorsa, aveva riconosciuto allo stesso il diritto alle "retribuzioni", senza applicare la disciplina prevista dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, pur impropriamente citato nella motivazione, corretta dalla S.C).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)