Sez. 3, Sentenza n. 11733 del 28/10/1992 (Rv. 479192 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Omessa consegna del plico - Notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Adozione - Esclusione - Attività sostitutive ex art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 - Necessità.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'omessa consegna del plico per assenza temporanea del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza di persone alle quali sarebbe stato possibile consegnare il plico medesimo non comporta l'adozione della procedura di notifica prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ., ma l'espletamento delle attività di deposito del piego all'ufficio postale, con avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza della sua abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, prescritta dal secondo comma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, contenente la disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)