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Sez. L, Sentenza n. 16547 del 05/08/2005 (Rv. 583732 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'Inail dai datori di lavoro - Decreti ministeriali di approvazione delle tariffe - Natura - Decisioni della Commissione sulla tariffa - Natura - Atti dell'Inail - Natura - Disapplicazione di tali atti da parte del giudice ordinario ove errati - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583732-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

All'interno del sistema di tariffe contributive approvate con d.m. ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'Istituto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, i regolamenti di approvazione delle tariffe hanno natura di regolamenti delegati, e come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonchè di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità, ma sono al contempo atti amministrativi, come tali disapplicabili se illegittimi da parte del giudice ordinario ai sensi dell'art. 4 legge n. 2248 del 1865, all. E.; ugualmente sono disapplicabili le decisioni della commissione della tariffa, che hanno natura di atti amministrativi, e i provvedimenti di classificazione dell'Inail, aventi natura di atti di certazione, ricognizione e adempimento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un'impresa intesa alla restituzione di premi non dovuti, ritenendo che l'attività svolta dal personale - diversamente da quanto indicato sia dalla commissione della tariffa che dall'Inail - fosse di guardia giurata, come tale rientrante in una voce - n. 0412 - della tariffa di cui al d.m. 18 giugno 1988, il che escludeva la possibilità di far ricorso al tasso medio ponderato di rischio, previsto dall'art. 8 dello stesso decreto per il caso in cui le lavorazioni svolte non fossero riconducibili ad una specifica voce di tariffa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 39, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM 18/06/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)