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Sez. U, Sentenza n. 13202 del 14/12/1992 (Rv. 480016 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A.; I.N.A.M.) | Enti ecclesiastici svolgenti attività ospedaliera - Qualità di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici economici - Configurabilità - Esclusione - Controversie relative al rapporto di lavoro dei loro dipendenti - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480016-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A.; I.N.A.M.)

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera non hanno - in difetto di espressa qualificazione in tal senso con apposito decreto - qualità di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici economici, ancorché abbiano ottenuto la classificazione del loro ospedale fra quelli soggetti a programmazione o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri; pertanto, attesa la natura di soggetti privati propria di tali enti ecclesiastici (nella specie, Istituto Figlie di San Camillo ospedale generale di zona), le controversie relative al rapporto di lavoro dei loro dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, la quale si estende alle controversie aventi ad oggetto la fase prodromica alla costituzione del rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)