Sez. L, Sentenza n. 6400 del 07/06/1995 (Rv. 492719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Reperibilità prevista dal contratto collettivo nel giorno destinato al riposo settimanale - Trattamento economico relativo - Determinazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La reperibilità è una prestazione prevista dalla disciplina contrattuale collettiva che ha carattere strumentale ed accessorio e differisce qualitativamente dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta. Pertanto, non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo, del tutto, il godimento del riposo stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante per l'ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno, bensì ad un trattamento inferiore, proporzionato alla minore restrizione della libertà del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)