Sez. 1, Sentenza n. 8979 del 03/12/1987 (Rv. 456283 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI COSIDDETTI DEBOLI E MARCHI COSIDDETTI FORTI - USURPAZIONE E CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI COSIDDETTI DEBOLI E MARCHI COSIDDETTI FORTI - USURPAZIONE E CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di brevetti per marchi di impresa, il giudizio sulla usurpazione e sulla confondibilità dei prodotti da essi contrassegnati deve essere condotto nei riguardi dei marchi cosiddetti deboli, caratterizzati dall'utilizzazione di parole del linguaggio comune o di nomi comuni, alla stregua di criteri meno rigorosi rispetto ai marchi cosiddetti forti, nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte possono essere sufficienti ad escludere l'usurpazione o la confondibilità, sempre che gli elementi innovativi, per quanto lievi, abbiano natura qualificante sia pur minima, tenuto conto della valutazione del prodotto, del campo merceologico in cui esso si inserisce e della clientela cui è destinato. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso la confondibilità dei segni distintivi per l'aggiunta della parola "mode" al marchio del concorrente consistente in un nome comune. La S.C. ha cassato tale statuizione per mancata indagine - secondo i criteri sopra enunciati - sul rilievo che l'espressione "mode" non era qualificante bensì rappresentava ulteriore elemento di assimilazione). (V 2396/77, mass n 386106).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 n. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)