Sez. 1, Sentenza n. 7768 del 02/08/1990 (Rv. 468517 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - NOMINATIVO - IN GENERE - MARCHIO FORTE - CONTRAFFAZIONE - PARZIALE COINCIDENZA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTI RELATIVI AD UN MARCHIO NOMINATIVO - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - NOMINATIVO - IN GENERE - MARCHIO FORTE - CONTRAFFAZIONE - PARZIALE COINCIDENZA - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTI RELATIVI AD UN MARCHIO NOMINATIVO - CRITERI.*
Con riguardo ad un marchio "forte", per cui - diversamente da quanto avviene per il marchio "debole" - non basta una minima differenza rispetto ad un altro marchio per escludere la contraffazione, non è sufficiente d'altra parte una parziale coincidenza perché sussista la sua contraffazione, dovendosi accertare a tal fine, trattandosi di marchio nominativo se, pur sussistendo parziali coincidenze di parole, di sillabe, di suoni, queste siano o no determinanti per creare confondibilità tra i due segni distintivi presi nel loro insieme. (V 8979/87, mass n 456283; (V 6262/82, mass n 423923; (V 1043/80, mass n 404506).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)