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Sez. 1, Sentenza n. 14787 del 26/06/2007 (Rv. 597747 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597747-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto registrabile e meritevole di tutela il marchio "Tecnocasa", considerato debole dal ricorrente, in quanto avente contenuto puramente descrittivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)