Sez. L, Sentenza n. 12719 del 29/05/2006 (Rv. 589788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Criteri di scelta - Esigenze tecnico-produttive dell'intero complesso aziendale - Fondamento - Interpretazione conforme al diritto comunitario - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di collocamento in mobilità, l'individuazione dei lavoratori da verificare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'intero complesso aziendale, e ciò anche in base alla definizione di "personale abitualmente impiegato" - aggiunta, significativamente, al testo originario dell'art. 1 del d.lgs. n.151 del 1997 (in attuazione della direttiva del Consiglio CEE n.175/129 del 17 febbraio 1975, aggiornata dalla successiva direttiva n.92/56 del 24 giugno 1992), secondo cui il riferimento ai profili professionali da prendere in considerazione sono anche quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all'esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ex art. 5 della legge n.223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)