Sez. L, Sentenza n. 9153 del 07/06/2003 (Rv. 564043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordi sindacali prevedenti deroghe ai criteri fissati dall'art. 5 legge n. 223 del 1991 - Esigenze tecnico - organizzative e produttive - Attribuzione di rilevanza esclusiva - Legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, di cui alla legge n. 223 del 1991, con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e in particolare può anche attribuirsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale, sempre che venga rispettato il principio di non discriminazione tra i lavoratori e quello della razionalità delle regole pattuite.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)