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Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 02/07/1977 (Rv. 386457 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386457-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Poiche le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, il giudice del merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del consulente tecnico di parte, quando abbia posto a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con tali osservazioni. (Conf 2453/75, mass n 376346; (Conf 1289/71, mass n 341475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)