Sez. L, Sentenza n. 3462 del 08/04/1987 (Rv. 452461 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELLA ASSUNZIONE - TRATTAMENTO CORRISPONDENTE - DIRITTO DEL LAVORATORE - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE PRESTAZIONI DI DURATA MINORE DI QUELLA PREVISTA PER LA DEFINITIVITÀ - RILEVANZA - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELLA ASSUNZIONE - TRATTAMENTO CORRISPONDENTE - DIRITTO DEL LAVORATORE - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE PRESTAZIONI DI DURATA MINORE DI QUELLA PREVISTA PER LA DEFINITIVITÀ - RILEVANZA - ESTREMI.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ., il dipendente dell'e.N.E.L. che sia stato assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione - se non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi; tale periodo, peraltro, può risultare anche dal cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata, quando tali prestazioni abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso tra un'assegnazione e l'altra. (V 7239/86, mass n 449308; (V 2920/86, mass n 445943; (V 2518/82, mass n 420384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)