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Sez. L, Sentenza n. 2518 del 23/04/1982 (Rv. 420384 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DIRITTO ALLA PROMOZIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420384-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DIRITTO ALLA PROMOZIONE EX ART. 2103 COD. CIV. - PERSISTENZA.*

L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha modificato l'art. 2103 cod. civ.) è applicabile anche agli enti pubblici economici. Pertanto, il dipendente dell'e.N.E.L., che sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva - se non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi; né il diritto alla promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (Conf 6340/80, mass n 410081; (Conf 5445/79, mass n 402027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)