Sez. L, Sentenza n. 2920 del 26/04/1986 (Rv. 445943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - OBBLIGO DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - OBBLIGO DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA.*
In tema di attribuzione della qualifica, il disposto dell'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 stat. Lavoratori) è applicabile anche agli enti pubblici economici, pur se tenuti - in base a norme regolamentari o convenzionali - a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. Pertanto il dipendente dell'ENEL che sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva - se non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, periodo che però può risultare dal cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata, quando tali prestazioni abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso tra un'assegnazione e l'altra, indipendentemente dalla ricorrenza dell'intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire, con l'interruzione dell'assegnazione, la promozione automatica. (V 314/84, mass n 432588; (V 2518/82, mass n 420385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)