Sez. 1, Sentenza n. 14031 del 25/10/2000 (Rv. 541189 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Valutazione del bene - Determinazione previa comparazione con il prezzo di immobili omogenei oggetto di trasferimento in epoca antecedente alla data dell'esproprio, e previo adeguamento alla data dell'esproprio attraverso l'utilizzo degli indici Istat - Inammissibilità - Andamento del mercato immobiliare - Accertamento - Necessità - Metodi di valutazione analitici - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, è inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un periodo diverso dalla data dell'esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso fino alla data dell'esproprio, con l'uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore, e qualora poi, anche a causa del tempo trascorso, vi siano oggettive difficoltà di reperire parametri di riferimento di una certa significatività e consistenza, ai fini dell'applicazione del metodo sintetico comparativo, ben può il giudice adottare un diverso sistema, di tipo analitico - ricostruttivo, tramite l'accertamento del valore di trasformazione del suolo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)