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Sez. 5, Sentenza n. 22023 del 13/10/2006 (Rv. 595308 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Operazioni con società estere infra-gruppo - Valutazione in base al "valore normale" ex art. 76 t.u.i.r. - Clausola antielusiva - Finalità specifica - Fondamento - Presupposti dell'elusione - Ricorrenza - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595308-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina (che regola il cd. "transfer pricing") dettata dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato, in forza del rinvio operato dal comma 2, secondo i criteri fissati dall'art. 9 dello stesso t.u.i.r. - che individua tale valore nel "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione" -, costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all'interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori; essa non solo trova radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto, ma anche immanenza in settori del diritto tributario nazionale (come nella previsione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408). L'onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell'elusione grava sull'amministrazione finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche. (Fattispecie riguardante presunte sovrafatturazioni di autovetture oggetto di operazioni infra-gruppo tra la spa Ford Italiana - posseduta quasi per l'intero capitale dalla Ford Motor Company USA - e le società consorelle europee, la prima operante come distributrice e venditrice in Italia di veicoli acquistati dalle seconde, che ne erano fabbricanti; l'amministrazione finanziaria ipotizzava un costo maggiore di quello "normale" ex art. 76 t.u.i.r., essendosi la società italiana accollata senza compenso l'onere, gravante ex art. 1490 cod. civ. sulla società costruttrice, delle riparazioni e manutenzioni delle vetture nuove, realizzando così una riduzione dell'imponibile in Italia a vantaggio di maggiori profitti in paesi a più bassa fiscalità, non risultando provato per atto scritto che di tali maggiori oneri la società avesse tenuto conto nella determinazione del prezzo d'acquisto).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)