Sez. L, Sentenza n. 4025 del 24/04/1987 (Rv. 452822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI UNA QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ GIÀ DISATTESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI UNA QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ GIÀ DISATTESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., per la condanna del lavoratore, rimasto soccombente in una controversia previdenziale, al pagamento delle spese processuali non è sufficiente la soccombenza, ma occorre l'accertamento della sussistenza sia della manifesta infondatezza della pretesa sia della temerarietà della medesima. L'affermazione del concorso di tali elementi non è adeguatamente motivata con la sola considerazione che l'attore abbia insistito in una questione d'incostituzionalità già disattesa dalla Corte di Cassazione, atteso che il concetto di "manifesta infondatezza" della questione di legittimità costituzionale non può essere trasporto automaticamente in funzione di presupposto per il regolamento delle spese ai sensi del citato art. 152. (V 481/86, mass n 444080; (V 6356/85, mass n 443452; (V 4318/83, mass n 429216; (V 2979/82, mass n 420887).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)