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Sez. 1, Sentenza n. 6790 del 03/06/1992 (Rv. 477539 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Stima amministrativa - Effetto vincolante - Cessazione - Indennità di espropriazione - Determinazione giudiziale più favorevole, per l'opposto, della stima - Efficacia per il medesimo anche in mancanza di sua tempestiva opposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477539-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato introduce un ordinario giudizio di cognizione che comporta il potere-dovere del giudice di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità stessa, con conseguente cessazione di ogni effetto vincolante della stima amministrativa per entrambe le parti interessate, con la correlata possibilità che l'opposto fruisca dell'esito di quella statuizione giudiziale - eventualmente a lui più favorevole della stessa stima - anche in mancanza di tempestiva opposizione con l'apposita istanza, che, se proposta, non è configurabile come domanda riconvenzionale, atteso l'oggetto del giudizio introdotto con l'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)