Sez. 1, Sentenza n. 2272 del 15/03/1999 (Rv. 524121 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Proposizione anteriore alla stima amministrativa - Sopravvenienza della stima amministrativa definitiva in corso di causa - Determinazione giudiziale - Riferimento alla stima amministrativa senza nomina di c.t.u. - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La facoltà, riconosciuta alle parti, di chiedere la determinazione dell'indennità a prescindere dalla stima amministrativa, per effetto della sentenza 22 febbraio 1990 n. 67 della Corte Costituzionale, comporta che qualora l'opposizione ex art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865 venga proposta dopo il decreto di esproprio, ma prima della stima definitiva della Commissione provinciale, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo, di natura non edificabile, sulla stima amministrativa definitiva intervenuta in corso di causa, non essendo obbligato a disporre consulenza tecnica, tanto più se l'espropriato non adduca elementi atti a contestare i dati oggettivi (tipo di coltura, valore agricolo medio, estensione del terreno) che fondano la valutazione definitiva della Commissione provinciale.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)