diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 774 del 27/01/1998 (Rv. 511956 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Natura di giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Ordinario giudizio di cognizione, diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto - Configurabilità - Richieste delle parti - Effetto vincolante - Insussistenza - Stima e qualificazione dell'area espropriata effettuate in sede amministrativa - Vincolatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511956-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice, applicando le norme vigenti al momento della decisione deve procedere alla determinazione dell'indennità indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti, le cui deduzioni non ineriscono al "petitum" immediato, già compiutamente definito dalla domanda di determinazione dell'indennità. Ne consegue che nel giudizio di opposizione, la stima eseguita in sede amministrativa e la qualificazione dell'area sulla cui base l'indennità è stata in quella sede determinata, non hanno alcun effetto vincolante, pur potendo tale qualificazione esser considerata utile elemento ai fini di quella che il giudice di merito deve autonomamente eseguire per quantificare l'indennità.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)